Sez. 2, Sentenza n. 9079 del 06/06/2003 (Rv. 563992 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Deduzione di erronea interpretazione di norma contrattuale - Onere di riportare il testo della fonte in questione - Necessità - Fondamento - Principio di autosufficienza del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di ricorso per Cassazione ed in ipotesi di censura della pronunzia del giudice di merito per violazione dei canoni legali d'ermeneutica e per vizio di motivazione nell'indagine sulla comune volontà contrattuale delle parti, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, a riportare nell'atto introduttivo il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto nella sua originaria formulazione, o della parte di esso in contestazione, diversamente non ponendosi il giudice di legittimità in condizione di svolgere il suo compito istituzionale e dandosi luogo all'inammissibilità del motivo ex art. 366 nn. 3 e 4 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)