Sez. 1, Sentenza n. 6376 del 01/04/2004 (Rv. 571697 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE | Domanda di liquidazione della quota promossa dall'ex socio - Legittimazione passiva della società - Sussistenza.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE
Il principio secondo il quale le azioni per la liquidazione della quota del socio uscente vanno proposte nei confronti della società, anche se di persone (attesane la indiscutibile qualità di soggetto di diritto, quantunque sfornito di personalità giuridica) si applica anche al caso (come quello di specie) di azione promossa dall'ex socio per conseguire la quota di partecipazione ad utili inerenti ad operazioni in corso alla data di cessazione del singolo rapporto sociale, o che siano stati accertati dopo quella data, ma siano riferibili ad operazioni precedenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2288, Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2307
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)