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Sez. 1, Sentenza n. 816 del 15/01/2009 (Rv. 606072 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE | Domanda di liquidazione della quota - Legittimazione passiva - Della società - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606072-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE

La domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte del socio receduto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell'art 2266 cod. civ., va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato; non sono, invece, legittimati passivi gli altri soci, in quanto il regime della responsabilità solidale illimitata dei soci, ai sensi dell'art. 2191 cod. civ., opera solo a favore dei terzi, od anche dello stesso socio, ma per altri fatti non contrattuali (come il pagamento dell'indebito o l'illecito aquiliano), archetipo in cui non rientra il diritto alla liquidazione della quota.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2291

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)