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Sez. U, Sentenza n. 6006 del 14/10/1983 (Rv. 430810 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - VETERINARIO INSERITO EFFETTIVAMENTE E STABILMENTE NELL'AMBITO DELLA ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA E PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI DEL COMUNE - DOMANDA PROPOSTA DA DETTO VETERINARIO NEI CONFRONTI DEL COMUNE PER CONSEGUIRE IL RISARCIMENTO DEI DANNI PER OMISSIONI CONTRIBUTIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1983-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430810-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - VETERINARIO INSERITO EFFETTIVAMENTE E STABILMENTE NELL'AMBITO DELLA ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA E PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI DEL COMUNE - DOMANDA PROPOSTA DA DETTO VETERINARIO NEI CONFRONTI DEL COMUNE PER CONSEGUIRE IL RISARCIMENTO DEI DANNI PER OMISSIONI CONTRIBUTIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Le prestazioni di veterinario coadiutore, per l'Esercizio di attività ispettiva e di vigilanza sanitaria presso macelli di bestiame gestiti da privati, in quanto svolte con continuità, ancorché a tempo determinato, con vincolo di assoggettamento gerarchico verso il direttore dell'ufficio veterinario comunale, e con orario e retribuzione predeterminata ed a carico del comune (pure se poi a quest'ultimo rimborsata da detti privati), integrano un rapporto di pubblico impiego con l'ente territoriale, in conseguenza dell'effettivo e stabile inserimento del dipendente nell'ambito della sua organizzazione pubblicistica e per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, mentre resta a tal fine irrilevante l'eventuale Mancanza di un formale atto di nomina. Ne consegue che le domande di detto veterinario nei confronti del comune, le quali trovino titolo diretto ed immediato in quel rapporto, come la domanda di risarcimento dei danni per omissioni contributive, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 1494/82, mass n 419311; (V 2805/79, mass n 399125).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)