Sez. U, Sentenza n. 2805 del 17/05/1979 (Rv. 399125 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DANNI PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DEL PUBBLICO IMPIEGATO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DANNI PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DEL PUBBLICO IMPIEGATO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia promossa dal pubblico impiegato contro l'ente datore di lavoro per il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione degli obblighi previdenziali ed assistenziali, in quanto la obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio si ricollega al rapporto di pubblico impiego in via diretta e pertanto la relativa controversia rientra fra quelle "relative al rapporto di pubblico impiego" secondo la formulazione dell'art 29, n 1, del RD 26 giugno 1924, n 1054, tanto se l'Azione risarcitoria sia proposta a norma dello art 2116 cod civ, quanto se il pubblico impiegato chieda la Costituzione di una rendita vitalizia presso l'INPS ai sensi dello art 13 della legge 12 agosto 1962, n 1338. (Conf 15/75, mass n 373119).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)