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Sez. U, Sentenza n. 675 del 03/02/1986 (Rv. 444236 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444236-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - CONDIZIONI.*

Al fine della Costituzione di un rapporto di pubblico impiego con un ente pubblico non economico, e della conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti, è necessario e sufficiente l'effettivo inserimento del dipendente nell'ambito della organizzazione pubblicistica di detto ente, in correlazione delle sue finalità di interesse generale, senza che si richieda un formale atto di nomina ed a prescindere dall'eventuale Invalidità, di esso salvo che la configurabilità di tale inserimento resti preclusa da una specifica norma di legge che ne faccia tassativo divieto ed imponga inderogabili modalità di assunzione. (V 3098/85, mass n 440796; (V 5378/84, mass n 437088; (V 6051/83, mass n 430859; (V 6006/83, mass n 430810).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)