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Sez. 6, Sentenza n. 4526 del 16/01/2025 Ud. (dep. 04/02/2025) Rv. 287537-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Reato di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen. - Competenza del pubblico ufficiale a emettere l'atto richiesto - Necessità - Affidamento del privato fondato su pregressa interlocuzione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287537-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Ai fini dell'integrazione del reato di omissione di atti d'ufficio previsto dall'art. 328, comma secondo, cod. pen., l'obbligo, in capo al pubblico ufficiale, di fornire risposta, anche solo per chiarire le ragioni del ritardo, presuppone la competenza del medesimo, in base alle fonti che disciplinano l'attività amministrativa, ad emettere l'atto d'ufficio oggetto della richiesta del privato, non rilevando il mero affidamento dell'istante a ricevere risposta, ingenerato da pregresse interlocuzioni con il pubblico agente.

Cod. Pen. art. 328 com. 2, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 252 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)