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Sez. 5, Sentenza n. 1440 del 25/01/2006 (Rv. 586931 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Istanza di rimborso per versamenti in eccedenza - Competenza a provvedere - Direzione regionale delle entrate - Impugnazione del provvedimento adottato sull'istanza - Giudizio - Legittimazione passiva - Direzione regionale delle entrate - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586931-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, competente a decidere sull'istanza di rimborso dell'imposta sui redditi versata in eccedenza, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo anteriore alle modifiche recate dalla legge 13 maggio 1999, n. 133, è la Direzione regionale delle entrate - subentrata all'Intendenza di finanza, originariamente prevista, a seguito della nuova articolazione organizzativa che ha interessato il Ministero delle finanze dopo la legge 29 ottobre 1991, n. 358 -, e non già l'Ufficio delle imposte dirette, sicché detta Direzione, a norma dell'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è l'unico ufficio dell'amministrazione finanziaria passivamente legittimato a rispondere, davanti al giudice tributario, del provvedimento esplicito (come nella specie) o implicito da essa Direzione adottato sull'istanza.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 29/10/1991 num. 358, Legge 13/05/1999 num. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)