Sez. 5, Sentenza n. 1564 del 24/01/2007 (Rv. 595299 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Competenza in ordine alle relative istanze - Spettanza - Direzioni regionali delle entrate - Esclusione - Centri di servizio - Limiti - Legittimazione processuale - Esclusione - Spettanza agli Uffici delle entrate - Conseguenze - Sentenze emesse nei confronti dell'Intendenza di finanza - Potere di impugnazione - Spettanza agli Uffici delle entrate.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In tema di rimborso delle imposte dirette, la competenza a provvedere in ordine alle istanze dei contribuenti, già attribuita dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 all'Intendenza di finanza, deve ritenersi devoluta, ai sensi dell'art. 40, comma primo, lettera b), del d.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, ai Centri di servizio, e non già alle Direzioni regionali delle entrate (subentrate all'Intendenza di finanza nell'ambito della ristrutturazione del Ministero delle finanze disposta in attuazione della legge 13 maggio 1991, n. 358), dovendosi ritenere che la predetta disposizione - nella parte in cui prevede che i nuovi Centri di servizio, oltre ad esercitare le competenze loro precedentemente demandate, provvedano anche ai rimborsi di imposta di cui agli artt. 37, 38 e 41 del d.P.R. n. 602 cit. - non si limiti a riprodurre la competenza in materia di esecuzione dei rimborsi, già attribuita dall'art. 8 del d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 ai vecchi Centri di servizio, ma si riferisca a competenze ulteriori rispetto a quelle inizialmente stabilite. Peraltro, in relazione agli atti ad essi ascrivibili, i Centri di servizio non possono essere parti del processo tributario, spettando la legittimazione processuale agli Uffici delle entrate del Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salvo il caso, previsto dall'art. 20, comma terzo, del d.lgs. n. 546 cit., di ricorsi contro i ruoli formati dagli stessi Centri di servizio o contro i provvedimenti di rimborso contenenti errori o duplicazioni ad essi addebitabili), ed è pertanto a detti Uffici che va riconosciuto in via esclusiva il potere d'impugnare, anche nell'interesse dei Centri di servizio, le sentenze emesse nei confronti dell'Intendenza di finanza.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 28/11/1980 num. 787 art. 8, DPR 27/03/1992 num. 287 art. 40, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)