Sez. U, Sentenza n. 789 del 17/11/1999 (Rv. 531194 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversie tra sostituito e sostituto d'imposta concernenti la legittimità della ritenuta d'acconto - Giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie - Sussistenza - Originaria incompletezza del contraddittorio - Rilevanza - Esclusione - Scadenza dei termini di decadenza per la restituzione delle somme versate all'amministrazione finanziaria - Effetti sulla giurisdizione del giudice tributario - Esclusione - Domanda formulata dal sostituito nei confronti del sostituto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. - Giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie - Sussistenza - Domanda di pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma indebitamente versata e trattenuta - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La controversia tra sostituito e sostituto d'imposta relativa alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo è devoluta alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, atteso che l'indagine su detta legittimità non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria, avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita con effetti di giudicato sostanziale dal giudice cui spetta la relativa cognizione "ratione materiae", in litisconsorzio necessario con l'amministrazione finanziaria. Tale principio non subisce deroghe né in caso di originaria incompletezza del contraddittorio - come quando la controversia sia insorta solo tra sostituito e sostituto -, poiché è compito del giudice provvedere alla integrazione dello stesso, né quando siano scaduti i termini di decadenza per la richiesta di restituzione delle somme versate, in quanto detta scadenza incide sulla fondatezza e sull'ammissibilità' dell'azione da proporre innanzi al giudice tributario, rimanendo, peraltro, priva di effetti sulla giurisdizione dello stesso. Questa va altresì affermata nella ipotesi in cui la domanda del sostituito venga formulata ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., investendo la controversia pur sempre materia rientrante nella competenza del giudice tributario. In tutti i casi in cui sussiste la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, le quali hanno il potere di condannare l'amministrazione al pagamento del credito eventualmente accertato del sostituito, ad esse deve essere devoluta anche la cognizione delle domande conseguenti alla eventuale non doverosità della pretesa, quali quelle concernenti il diritto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sulla somma indebitamente versata e trattenuta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 20 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)