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Sez. L, Sentenza n. 490 del 20/01/1987 (Rv. 450220 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE AL CONTRATTO COLLETTIVO 31 MAGGIO 1972 PER I DIPENDENTI DELL'ALITALIA IN TEMA DI SCORRIMENTO NELLE QUALIFICHE.*
Stato
decisa il 1987-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450220-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE AL CONTRATTO COLLETTIVO 31 MAGGIO 1972 PER I DIPENDENTI DELL'ALITALIA IN TEMA DI SCORRIMENTO NELLE QUALIFICHE.*

L'interpretazione delle Disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, la suprema Corte ha confermato l'impugnata sentenza, la quale, alla stregua dell'art. 5, lett. C), delle norme sullo inquadramento allegate al contratto collettivo 31 maggio 1972 applicabile ai dipendenti dell'Alitalia, aveva affermato che la permanenza per un quadriennio nell'Esercizio della medesima attività faceva presumere che il lavoratore avesse raggiunto la completa autonomia nello svolgimento delle mansioni, necessaria ai fini del cosiddetto scorrimento nelle qualifiche, ancorché il lavoratore stesso avesse effettuato, nel detto quadriennio, più giorni di assenza non continuativa per malattia). (Conf 4853/86, mass n 447552; (Conf 4013/85, mass n 441534).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)