Sez. L, Sentenza n. 1044 del 03/02/1988 (Rv. 457332 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - RICORSO PER CASSAZIONE - DIVERSA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - RICORSO PER CASSAZIONE - DIVERSA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'accertamento delle mansioni di fatto svolte dal lavoratore e la comparazione di esse con le astratte previsioni della disciplina collettiva in tema di qualifiche sono riservati al giudice del merito, la cui valutazione è censurabile, in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica in cui tale giudice sia incorso nell'interpretazione della disciplina predetta. Ne deriva l'inammissibilità (invece che il rigetto) del ricorso per Cassazione del lavoratore, che, senza dedurre specificamente alcuna di dette censure, si limiti, in sostanza, a proporre, ai fini del superiore inquadramento rivendicato, una diversa valutazione delle risultanze probatorie. (V 490/87, mass n 450220; (V 4853/86, mass n 447552; (V 1565/85, mass n 439547; (V 1032/85, mass n 439178).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)