Sez. 1, Sentenza n. 918 del 29/01/1997 (Rv. 502118 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE | Segreto bancario - Regime di preventive autorizzazioni conseguente all'introduzione dell'art. 51 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Sua applicabilità anche all'ipotesi di documentazione bancaria acquisita dalla Guardia di finanza nel corso di un giudizio penale - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE
In tema di I.V.A., la procedura originariamente prevista dall'art. 51 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e poi abolita con l'art. 18 secondo comma, lett. e, della legge n. 413 del 1991(e secondo la quale la possibilità degli uffici tributari di richiedere, in particolari ipotesi menzionate dalla norma stessa, alle banche, notizie inerenti ai loro rapporti con i clienti, era condizionata alla preventiva acquisizione di un parere conforme dell'ispettorato compartimentale delle tasse e dell'autorizzazione del presidente della locale Commissione Tributaria), si riferiva unicamente alla attività di acquisizione di dati coperti da segreto bancario posta in essere per iniziativa degli stessi uffici tributari, direttamente o per il tramite della Guardia di Finanza. Altra era invece la normativa che regolava l'utilizzazione a fini fiscali, di documentazione bancaria acquisita dalla medesima Guardia di Finanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, e - quindi - nell'ambito di accertamenti compiuti a scopo di indagine penale - In quest'ultimo caso, infatti, l'art. 63, primo comma del d.P.R. n. 633 cit., stabiliva che i documenti così acquisiti dovessero essere trasmessi ed utilizzati per finalità di accertamento tributario, non più alle condizioni stabilite dall'art. 51 bis cit., bensì unicamente a condizione che fosse eliminato il ben diverso vincolo del segreto istruttorio penale, mediante apposita autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 bis CORTE COST., DPR 15/07/1982 num. 463 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)