Sez. 3, Sentenza n. 5981 del 12/11/1981 (Rv. 416765 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITÀ - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITÀ - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
In tema d'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica, in sè, alcun risarcimento automatico (sotto il profilo del danno emergente) da attuarsi con la rivalutazione della somma dovuta, ma può essere causa di danni maggiori di quelli coperti con la attribuzione degli interessi legali; pertanto, il creditore, che alleghi danno dalla mancata possibilità d'investimento del denaro, ha l'Obbligo di dimostrare il pregiudizio patrimoniale subito, valendosi, senza alcuna limitazione, di ogni possibile mezzo di prova, in riferimento ad investimenti particolari specificamente programmati e resi impossibili dall'inadempimento del debitore. (V 4733/81, mass n 415465; (V 4455/81, mass n 415162; (Conf 3776/79, mass nn 400218 e 400219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)