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Sez. 2, Sentenza n. 4455 del 07/07/1981 (Rv. 415162 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO EMERGENTE DALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE SENZA RICEVERE IN TUTTO O IN PARTE LA CONTROPRESTAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA - FATTO NOTORIO - SUFFICIENZA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL LUCRO CESSANTE PER IMPOSSIBILITA DI REIMPIEGO DELLA SOMMA DOVUTA - FATTO NOTORIO DELLA SVALUTAZIONE E QUALITA DI IMPRENDITORE DEL CREDITORE - INIDONEITA - ELEMENTI PRESUNTIVI - INDIVIDUAZIONE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415162-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO EMERGENTE DALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE SENZA RICEVERE IN TUTTO O IN PARTE LA CONTROPRESTAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA - FATTO NOTORIO - SUFFICIENZA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL LUCRO CESSANTE PER IMPOSSIBILITA DI REIMPIEGO DELLA SOMMA DOVUTA - FATTO NOTORIO DELLA SVALUTAZIONE E QUALITA DI IMPRENDITORE DEL CREDITORE - INIDONEITA - ELEMENTI PRESUNTIVI - INDIVIDUAZIONE - RILEVANZA.*

Nelle obbligazioni pecuniarie, il creditore che chieda, a seguito dell'inadempimento del debitore, il risarcimento del danno emergente derivatogli dal fatto di avere eseguito la prestazione senza pero ricevere, in tutto o in parte, la controprestazione, puo limitarsi - al fine di ottenere l'accoglimento della domanda - ad allegare il fatto notorio della svalutazione monetaria; mentre ove richieda il risarcimento del lucro cessante, costituito dal mancato accrescimento del suo patrimonio, per l'impossibilita del creditore medesimo, privo della somma della quale avrebbe potuto disporre se il debitore avesse adempiuto esattamente, di reimpiegare detta somma, il fatto notorio della svalutazione e la qualita di imprenditore del soggetto agente non sono di per se soli elementi idonei alla sanzione e alla liquidazione di tale danno, ma e necessario offrire al giudice almeno elementi presuntivi circa quell'impiego specificamente progettato e concretamente predisposto che non fu potuto porre in essere per il fatto del debitore e circa i frutti economici che tale impiego, se realizzato, avrebbe potuto dare. A tal fine, le qualita personali del soggetto, possono costituire presupposti tali da dare fondamento o rafforzare gli elementi presuntivi - quali la normalita del reimpiego secondo l'autofinanziamento dell'impresa, il volume produttivo della stessa, la particolare qualita o caratteristica del prodotto, la osservanza di speciali termini di consegna, il giro di affari, le condizioni generali di vendita o di fornitura, l'andamento espansivo o recessivo dell'impresa, l'aumento dei mercati di smercio, l'entita media dei finanziamenti esterni e cosi via - che collegati al parametro svalutativo possono fornire gli elementi necessari all'accoglimento della domanda, salva comunque - ove gli stessi non possano dare un'indicazione precisa dell'ammontare del danno sotto questo profilo, l'applicazione dell'art 1226 cod civ. (V 1384/80, mass n 404920; (V 227/80, mass n 403611; (V 3776/79, mass n 400218).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)