Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 07/04/1986 (Rv. 445514 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - ONERE A CARICO DEL CREDITORE - SVALUTAZIONE MONETARIA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - ONERE A CARICO DEL CREDITORE - SVALUTAZIONE MONETARIA.*
In tema d'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, il creditore, ai fini del riconoscimento del maggior danno ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., è tenuto ad allegare tale maggiore danno, e il giudice deve tenere conto di ogni utile circostanza idonea a confortare la sussistenza di esso, e, in particolare, con riguardo al notorio della svalutazione monetaria, può valutare tutti gli elementi (e, quindi, anche l'attività svolta dal creditore), in base ai quali possa presumersi che la somma di denaro dovuta, se fosse stata pagata, sarebbe stata dal creditore sottratta al sopravvenuto deprezzamento della moneta mediante il suo opportuno impiego. (V 5246/83, mass n 430128; (V 3522/83, mass n 428419; (V 1377/83, mass n 426191; (V 5981/81, mass n 416764 e mass n 416765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)