diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4544 del 19/05/1987 (Rv. 453238 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE PREFETTIZIA IN TEMA DI CONTRAVVENZIONI DEPENALIZZATE - OPPOSIZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453238-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE PREFETTIZIA IN TEMA DI CONTRAVVENZIONI DEPENALIZZATE - OPPOSIZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO - ESCLUSIONE.*

In tema di contravvenzioni depenalizzate, con riguardo alla opposizione ad ingiunzione prefettizia, già disciplinata dalla legge 3 maggio 1967 n. 317 ed attualmente regolata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, il ministro dell'interno non è legittimato a proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza emessa dal pretore nel giudizio di opposizione all'ingiunzione prefettizia per violazione di norme sulla circolazione dei veicoli (disciplinata dalla legge 4 novembre 1981 n. 689) insieme con il prefetto che ha emesso l'ordinanza e nel cui contraddittorio è stata emessa la sentenza, poiché la legge, nella particolare materia, individua espressamente nell'autorità che ha emanato l'ordinanza quella cui va riferita la legittimazione stessa ed espressamente richiede che il rapporto si radichi tra notificante e notificato dell'atto originario contestato.*

Riferimenti normativi: Legge 04/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 04/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)