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Sez. L, Sentenza n. 3081 del 08/02/2008 (Rv. 601496 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Braccianti agricoli - Diritto agli assegni per il nucleo familiare - Presupposti oggettivi - Applicabilità dell'art. 14 d.P.R. n. 797 del 1995 - Esclusione - Svolgimento di prestazione lavorativa continuativa per una settimana precedente l'impedimento al lavoro - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601496-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE

Ai fini di valutare la sussistenza del diritto dei lavoratori agricoli giornalieri all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 2 del d.l. 13 marzo 1988, n.69 (convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n.153) non può applicarsi la disposizione contenuta nell'art. 14 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, che prevede la continuazione del diritto agli assegni solo in favore di quei lavoratori che risultino alle dipendenze di un datore di lavoro da un periodo di tempo non inferiore ad una settimana, essendo invece sufficiente accertare che il lavoratore abbia effettuato il numero minimo di giornate lavorative necessarie ai fini della copertura assicurativa per ottenere l'indennità per astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, atteso che la prestazione lavorativa dei giornalieri agricoli è, per definizione, saltuaria e che, diversamente argomentando, l'applicazione dell'art. 14 d.P.R. n. 797 del 1955 citato determinerebbe la subordinazione del diritto delle braccianti agricole madri a fattori statisticamente indipendenti dalla natura del lavoro svolto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 14, Legge 12/03/1968 num. 334 art. 8, Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)