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Sez. L, Sentenza n. 3864 del 22/02/2006 (Rv. 588019 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Braccianti agricoli - Diritto agli assegni per il nucleo familiare - Presupposti oggettivi - Applicabilità dell'art. 14 d.P.R. n. 797 del 1995 - Esclusione - Svolgimento di prestazione lavorativa continuativa per una settimana precedente l'impedimento al lavoro - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588019-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE

Ai fini di valutare la sussistenza del diritto dei lavoratori agricoli giornalieri all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 2 del d.l. 13 marzo 1988, n.69 (convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n.153) non può applicarsi per verificare la configurabilità del presupposto oggettivo dello svolgimento di un minimo di attività lavorativa, la disposizione contenuta nell'art. 14 del d.P.R.n.797 del 1955, che prevede la continuazione del diritto agli assegni solo in favore di quei lavoratori che risultino alle dipendenze di un datore di lavoro da un periodo di tempo non inferiore ad una settimana (con ciò dovendosi intendere sei giorni lavorativi consecutivi), data la particolarità della loro prestazione lavorativa, priva del carattere della continuità e abitualmente prestata alle dipendenze di più datori di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 14, Legge 12/03/1968 num. 334 art. 8, Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)