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Sez. L, Sentenza n. 18490 del 04/07/2008 (Rv. 604526 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Braccianti agricole - Diritto agli assegni per il nucleo familiare - Presupposti oggettivi - Art. 14 d.P.R. n. 797 del 1995 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604526-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento del diritto delle lavoratrici agricole giornaliere all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, l'art. 2 del d.l., n.69 13 maggio 1988 (convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1988, n.153), ha lasciato in vigore, per quanto riguarda i presupposti oggettivi e le modalità di erogazione, la disciplina di cui al d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797; ne consegue che costituisce requisito indispensabile per la corresponsione dell'assegno, in ispecie relativo all'astensione obbligatoria e facoltativa di maternità fino al primo anno di vita del bambino, l'accertamento, ai sensi dell'art. 14 del citato d.P.R. n. 797 del 1955, di un rapporto di lavoro per un periodo minimo di almeno una settimana, dovendosi ritenere che, in relazione alla natura previdenziale degli assegni per il nucleo familiare (in quanto finalizzati ad eliminare, o a ridurre, l'accertata situazione di bisogno determinata dal carico di famiglia ove il sostentamento della stessa derivi dallo svolgimento di una attività lavorativa), sia necessario, in mancanza di una esplicita deroga, lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 1, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 12, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)