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Sez. L, Sentenza n. 14608 del 23/06/2006 (Rv. 590154 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Braccianti agricole - Diritto agli assegni per il nucleo familiare - Presupposti oggettivi - Art. 14 d.P.R. n. 797 del 1995 - Applicabilità - Fondamento
Stato
decisa il 2006-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590154-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE

Le modalità di erogazione degli assegni per il nucleo familiare in favore dei braccianti agricoli sono previste dagli artt. 65 e 66 TUAF, tuttavia, nel silenzio di dette norme quanto ai presupposti per l'insorgenza del diritto e alla relativa decorrenza, occorre fare riferimento ove, come nella specie, il beneficio venga richiesto da bracciante agricola in astensione dal lavoro per maternità, alla normativa generale che disciplina il diritto delle lavoratrici madri agli assegni familiari e regola i suddetti profili (artt. 14 e 17 TUAF), atteso il rinvio alla disciplina degli assegni familiari contenuto nella normativa che prevede il beneficio e l'assenza di una normativa speciale nei confronti delle braccianti agricole.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 14, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 17, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 65, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)