Sez. 3, Sentenza n. 419 del 19/01/1987 (Rv. 450159 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - IN GENERE - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELLO OBBLIGO DEL TERZO - PIGNORAMENTO DI UN CREDITO DI LAVORO O PREVIDENZIALE - MANCATA O CONTESTATA DICHIARAZIONE DEL CREDITO - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DEL LAVORO - CONFIGURABILITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - IN GENERE - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELLO OBBLIGO DEL TERZO - PIGNORAMENTO DI UN CREDITO DI LAVORO O PREVIDENZIALE - MANCATA O CONTESTATA DICHIARAZIONE DEL CREDITO - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DEL LAVORO - CONFIGURABILITÀ.*
Nella espropriazione presso terzo con pignoramento di un credito di lavoro o previdenziale derivante dai rapporti contemplati dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., la controversia di cui agli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo, spetta funzionalmente alla cognizione del pretore in qualità di giudice del lavoro, tenuto conto che il relativo giudizio si pone in modo autonomo sia rispetto al processo esecutivo che all'eventuale opposizione all'esecuzione, e che l'oggetto specifico dell'accertamento (il credito del debitore esecutato) trova origine in uno dei rapporti previsti dai citati articoli 409 e 442. (Conf 663/86, mass n 444228; (Conf 6460/85, mass n 44537).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)