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Sez. 5, Sentenza n. 37462 del 25/09/2001 Ud. (dep. 17/10/2001) Rv. 220203 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Ordinanza, emessa contestualmente alla sentenza di appello che annulla quella di primo grado, di trasmissione degli atti al giudice di primo grado anziché al PM - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220203-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

L'ordinanza pronunciata dal giudice d'appello - contestualmente con la sentenza che annulla quella di primo grado per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. - ove disponga per errore la trasmissione degli atti al giudice di primo grado anziché al Pubblico Ministero non è autonomamente impugnabile in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni ed è obbligo del giudice destinatario degli atti per mero errore incomberà l'obbligo di trasmettere i predetti atti al Pubblico Ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)