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Sez. 5, Sentenza n. 2027 del 18/12/2002 Ud. (dep. 17/01/2003) Rv. 223735 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Nullità della sentenza di primo grado dichiarata dal giudice di appello - Provvedimento che dispone la trasmissione degli atti al P.M. - Sentenza processuale - Impugnabilità mediante ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223735-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ

Il provvedimento con il quale il giudice di appello dichiari la nullità della sentenza di primo grado e disponga la trasmissione degli atti al P.M. ha natura di sentenza processuale e, poiché non è altrimenti impugnabile, può essere impugnato mediante ricorso per cassazione cui sono legittimate tutte le parti che vi hanno interesse, ex art.568, comma 2, cod. proc. pen. e 111, comma VII, Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)