Sez. 5, Sentenza n. 2027 del 18/12/2002 Ud. (dep. 17/01/2003) Rv. 223735 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Nullità della sentenza di primo grado dichiarata dal giudice di appello - Provvedimento che dispone la trasmissione degli atti al P.M. - Sentenza processuale - Impugnabilità mediante ricorso per cassazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ
Il provvedimento con il quale il giudice di appello dichiari la nullità della sentenza di primo grado e disponga la trasmissione degli atti al P.M. ha natura di sentenza processuale e, poiché non è altrimenti impugnabile, può essere impugnato mediante ricorso per cassazione cui sono legittimate tutte le parti che vi hanno interesse, ex art.568, comma 2, cod. proc. pen. e 111, comma VII, Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)