Sez. 3, Sentenza n. 309 del 14/01/1984 (Rv. 432581 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - DICHIARAZIONE DI LITISPENDENZA DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - NECESSITÀ - DEROGHE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - DICHIARAZIONE DI LITISPENDENZA DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - NECESSITÀ - DEROGHE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
A norma dell'art. 39 cod. proc. civ., qualora la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito deve dichiarare con sentenza la litispendenza e disporre con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo, anche se sia egli - e non quello preventivamente adito - il giudice competente a conoscere della causa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)