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Sez. 3, Sentenza n. 309 del 14/01/1984 (Rv. 432581 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - DICHIARAZIONE DI LITISPENDENZA DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - NECESSITÀ - DEROGHE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432581-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - DICHIARAZIONE DI LITISPENDENZA DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - NECESSITÀ - DEROGHE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

A norma dell'art. 39 cod. proc. civ., qualora la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito deve dichiarare con sentenza la litispendenza e disporre con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo, anche se sia egli - e non quello preventivamente adito - il giudice competente a conoscere della causa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)