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Sez. 2, Sentenza n. 246 del 12/01/1984 (Rv. 432508 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - LIQUIDAZIONE - CRITERIO SANZIONATORIO - APPREZZAMENTO - COMPORTAMENTO DEI CONIUGI ANTERIORE ALLA SEPARAZIONE CONSENSUALE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432508-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - LIQUIDAZIONE - CRITERIO SANZIONATORIO - APPREZZAMENTO - COMPORTAMENTO DEI CONIUGI ANTERIORE ALLA SEPARAZIONE CONSENSUALE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno di divorzio, nell'ipotesi di divorzio fra coniugi consensualmente separati, il giudice deve valutare, nell'applicazione del criterio sanzionatorio, anche il comportamento anteriore alla separazione e trarne le debite conseguenze se esso, da solo o in concorso con altri fattori, impedisca la ricostituzione della comunione spirituale o materiale tra i coniugi. (V 7127/82, mass n 424792; (V 5447/81, mass n 416169).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)