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Sez. 1, Sentenza n. 5447 del 19/10/1981 (Rv. 416169 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RESPONSABILITÀ PER IL FALLIMENTO DEL MATRIMONIO - PRECEDENTE SEPARAZIONE DEI CONIUGI - CAUSE - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416169-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RESPONSABILITÀ PER IL FALLIMENTO DEL MATRIMONIO - PRECEDENTE SEPARAZIONE DEI CONIUGI - CAUSE - RILEVANZA - LIMITI.*

In Sede di individuazione delle "ragioni della decisione", ossia quando si debba applicare il criterio risarcitorio che attribuisce rilievo, agli effetti patrimoniali, alla responsabilità per il fallimento del matrimonio, il giudice, quando il divorzio sia chiesto sulla base della separazione personale, non può arrestarsi alla mera constatazione che quest'ultima sia stata pronunziata "per colpa" o che nessun addebito sia stato accertato in Sede di giudizio o, infine, che la separazione predetta sia avvenuta consensualmente, in quanto, in tema di divorzio, la legge attribuisce rilievo - sia pure ai fini meramente patrimoniali - alla responsabilità per il fallimento del matrimonio in una prospettiva che comprende tutto l'arco della vita coniugale e la relativa indagine deve avere riguardo soprattutto alle cause della irreversibilità della disgregazione della comunione materiale e spirituale della famiglia, che costituisce il più diretto presupposto della pronunzia di divorzio, con la conseguenza che, ai predetti fini, rileva non tanto che uno dei coniugi abbia compiuto fatti che hanno dato inizio alla disgregazione materiale della famiglia, quanto, piuttosto, che alcuno di essi abbia compiuto fatti che impediscono la ricostituzione del predetto vincolo materiale e spirituale.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)