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Sez. 1, Sentenza n. 2449 del 10/09/1974 (Rv. 370850 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI - ELEMENTI NECESSARI ED ELEMENTI ESTRINSECI - DISTINGUIBILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - IMITAZIONE SERVILE - ILLICEITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370850-01

BENI - IMMATERIALI - MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI - ELEMENTI NECESSARI ED ELEMENTI ESTRINSECI - DISTINGUIBILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - IMITAZIONE SERVILE - ILLICEITA - LIMITI.*

Nel modello ornamentale non e possibile la distinzione tra elementi intrinseci (o necessari) ed elementi estrinseci, perche il 'trovatò e costituito unicamente dalla Forma e dall'aspetto esteriore di un determinato prodotto. Tuttavia non tutti i modelli ornamentali sono tali da non poter essere utilizzati e sfruttati se non con la integrale e servile riproduzione di tutti gli elementi che li compongono. Alcuni consentono, invece, l'introduzione di varianti che, pur lasciando sostanzialmente impregiudicato il diritto dei terzi di sfruttare il pregio estetico del modello, permettono nel contempo di evitare la confusione dei prodotti sui quali il modello stesso e attuato. In tali casi l'imitazione servile dell'intero modello, idonea a creare confusione, deve ritenersi illecita ai sensi dell'art 2598 n 1 cod civ, senza che in tal modo si crei o si perpetui la tutela brevettuale accordata dalla legge speciale, poiche non ogni riproduzione viene considerata illecita, ma solo la non necessaria imitazione servile confusoria. Quando, invece, non e possibile una differenziazione formale, quando cioe il modello non consente aggiunte o varianti senza perdere le sue caratteristiche e il suo pregio estetico, la servile imitazione non puo ritenersi vietata, cosi come, nei prodotti industriali non protetti da privativa, non e vietata la riproduzione delle caratteristiche formali che rappresentano il mezzo necessario per la realizzazione del prodotto. (V 1384'60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2592, Cod. Civ. art. 2593, Cod. Civ. art. 2594, Cod. Civ. art. 2598 com. 1, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)