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Sez. 1, Sentenza n. 3997 del 03/12/1975 (Rv. 378289 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITA - IMITAZIONE SERVILE - MODELLI ORNAMENTALI - NON BREVETTATI - CONDIZIONI - LIMITI - IMPOSSIBILITA DI VARIANTI.*
Stato
decisa il 1975-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378289-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITA - IMITAZIONE SERVILE - MODELLI ORNAMENTALI - NON BREVETTATI - CONDIZIONI - LIMITI - IMPOSSIBILITA DI VARIANTI.*

Ai fini della repressione della concorrenza sleale per imitazione servile di modelli ornamentali non brevettati, non e possibile alcuna distinzione tra elementi intrinseci ed elementi estrinseci del prodotto in contestazione, poiche il 'trovatò e costituito unicamente dalla Forma e dall'aspetto esteriore di un determinato prodotto. Tuttavia, bisogna distinguere i casi in cui i modelli ornamentali non possano essere utilizzati e sfruttati se non con la integrale e servile riproduzione di tutti gli elementi che li compongono, dai casi in cui e consentita l'introduzione di varianti che, pur lasciando sostanzialmente impregiudicato il diritto dei terzi di sfruttare il pregio estetico del modello, permettono, nel contempo, di evitare la confusione dei prodotti sui quali il modello stesso e attuato. Alla luce di tale distinzione, deve ritenersi, pertanto, che, quando non e possibile una differenziazione formale perche il modello non consente aggiunte o varianti senza perdere le sue caratteristiche ed il suo pregio estetico, la servile imitazione non puo ritenersi vietata, come avviene per i prodotti industriali non coperti da privativa, per i quali non e vietata la riproduzione delle caratteristiche formali che rappresentano il mezzo necessario per la realizzazione del prodotto; quando, invece, e possibile l'introduzione di varianti, l'imitazione servile dell'intero modello deve ritenersi illecita ai sensi dell'art 2598, n 1, cod civ, senza che in tal modo si crei o si perpetui la tutela brevettuale accordata dalla legge speciale, perche non ogni riproduzione viene considerata illecita, ma solo l'imitazione servile non necessaria, e idonea a creare confusione. (V 2449/74, mass n 370850).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2593, Cod. Civ. art. 2598 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)