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Sez. 2, Sentenza n. 257 del 27/01/1976 (Rv. 378917 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISCIPLINA EX LEGGE N 1684 DEL 1962 - FINALITA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - CONDIZIONI - NORME INTEGRATIVE DEL COD CIV - AREA NON TRANSITABILE TRA EDIFICI - DISTANZA DI SEI METRI - INOSSERVANZA - DIRITTO ALLA DEMOLIZIONE.*
Stato
decisa il 1976-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378917-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISCIPLINA EX LEGGE N 1684 DEL 1962 - FINALITA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - CONDIZIONI - NORME INTEGRATIVE DEL COD CIV - AREA NON TRANSITABILE TRA EDIFICI - DISTANZA DI SEI METRI - INOSSERVANZA - DIRITTO ALLA DEMOLIZIONE.*

Le norme sull'edilizia antisismica, in quanto comportano particolari e gravi limitazioni a carico della proprieta immobiliare, disciplinano i rapporti tra privati non soltanto in vista dell'interesse generale connesso con la necessaria prevenzione degli effetti dannosi derivabili, nei centri abitati, da SISMI tellurici, ma anche in considerazione delle posizioni soggettive dei soggetti interessati al rispetto delle norme suddette, nel quadro dei principi desumibili dall'art 872 cod civ e delle Disposizioni ivi richiamate. Ne consegue che, l'inosservanza delle norme contenute nella legge speciale 25 novembre 1962 n 1684 comporta il diritto al riduzione in pristino quando le norme violate abbiano carattere integrativo di quelle dettate dagli artt 873 e segg cod civ in materia di distanza fra fabbricati. Tale diritto, pertanto, sussiste nel caso di violazione dell'art 6 n 4 della citata legge, secondo cui l'area frapposta tra edifici e sottratta al pubblico transito deve avere la larghezza minima di sei metri misurata fra i muri frontali.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)