Sez. 1, Sentenza n. 3839 del 13/07/1989 Ud. (dep. 17/03/1990) Rv. 183746 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE - AD EFFETTO SPECIALE - LIMITE EX ART. 67 COD. PEN. - INAPPLICABILITÀ.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE - AD EFFETTO SPECIALE - LIMITE EX ART. 67 COD. PEN. - INAPPLICABILITÀ.*
La diminuzione della pena, in applicazione di una circostanza ad effetto speciale come quella di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895, non incontra il limite previsto dall'art. 67 cod. pen.. tuttavia, una volta determinata la pena per il riconoscimento delle circostanze ad effetto speciale, allorché si debba ulteriormente applicare la diminuzione per una circostanza attenuante comune, la pena definitiva non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. (Conf mass n 137944; (Conf mass n 138290; (Conf mass n 139719; (Conf mass n 144964; (Conf mass n 145090; (Conf mass n 147396; (Conf mass n 149328; (Conf mass n 155003; (Conf mass n 159361; (Conf mass n 159362; (contra mass n 134321).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)