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Sez. 1, Sentenza n. 1198 del 20/02/1984 (Rv. 433343 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - VIOLAZIONE DEL RECIPROCO DOVERE DI FEDELTÀ - PRONUNZIA DI SEPARAZIONE CON ADDEBITO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433343-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - VIOLAZIONE DEL RECIPROCO DOVERE DI FEDELTÀ - PRONUNZIA DI SEPARAZIONE CON ADDEBITO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

A seguito della riforma del diritto di famiglia, la violazione del reciproco dovere di fedeltà, ancorché ribadito come regola di condotta dei coniugi (art. 143 cod. civ.), non legittima di per sè, automaticamente, la pronunzia di separazione con addebito, ma solo se abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole. Pertanto, il giudice deve accertare se tali conseguenze si siano in concreto verificate, valutando in qual misura la violazione medesima abbia inciso sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. (V 5509/81, mass n 416214; (V 1116/81, mass n 411679; (V 1400/80, mass n 404944; (Conf 2494/82, mass n 420366).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)