Sez. 2, Sentenza n. 5885 del 28/10/1988 (Rv. 460374 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLINATORIA DI COMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE A QUO RISPETTO AD UNA DETERMINATA DOMANDA - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DINANZI AL GIUDICE AD QUEM E PROPOSIZIONE DI NUOVE DOMANDE - DECLINATORIA DI COMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE AD QUEM RISPETTO A TALI DOMANDE - REGOLAMENTO D'UFFICIO - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLINATORIA DI COMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE A QUO RISPETTO AD UNA DETERMINATA DOMANDA - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DINANZI AL GIUDICE AD QUEM E PROPOSIZIONE DI NUOVE DOMANDE - DECLINATORIA DI COMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE AD QUEM RISPETTO A TALI DOMANDE - REGOLAMENTO D'UFFICIO - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il giudice può richiedere d'ufficio il regolamento di Competenza, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., solo nel caso di riassunzione davanti a lui della causa nella quale altro giudice, nell'emettere pronuncia di incompetenza, lo abbia indicato come giudice competente, perché solo con la riassunzione si verifica la "translatio iudicii" e conserva piena efficacia la pronuncia di incompetenza del giudice adito per primo; pertanto deve essere dichiarato inammissibile il regolamento di Competenza richiesto da giudice davanti al quale venga "ex novo" proposta una causa in relazione alla quale altro giudice si sia dichiarato incompetente. (Conf 3862/83, mass n 428787; (Conf 4784/82, mass n 422765).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)