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Sez. U, Sentenza n. 575 del 21/02/1976 (Rv. 379222 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI - PARTI NECESSARIE - CONSIGLIO COLLEGIO PROVINCIALE - INTERESSE ALLA CONSERVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - COMUNICAZIONE DELLA DATA FISSATA PER LA TRATTAZIONE DEL RICORSO - NECESSITA - REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI - NATURA DI REGOLAMENTO LIBERO - CONTRASTO DELL'ART 7 DEL PREDETTO REGOLAMENTO CON L'ART 24 COST - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - LICEITA.*
Stato
decisa il 1976-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379222-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI - PARTI NECESSARIE - CONSIGLIO COLLEGIO PROVINCIALE - INTERESSE ALLA CONSERVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - COMUNICAZIONE DELLA DATA FISSATA PER LA TRATTAZIONE DEL RICORSO - NECESSITA - REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI - NATURA DI REGOLAMENTO LIBERO - CONTRASTO DELL'ART 7 DEL PREDETTO REGOLAMENTO CON L'ART 24 COST - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - LICEITA.*

Parti necessarie nel giudizio dinanzi al consiglio nazionale dei Geometri sono il professionista interessato dal provvedimento impugnato, il consiglio del collegio provinciale che lo ha emesso ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale della Sede del collegio. Per quanto particolarmente riguarda la qualita di parte del consiglio del collegio provinciale, esso che, in quanto rappresentativo della collettivita professionale da esso organizzata e tutelata, ha emesso il provvedimento impugnato, e, in tale veste, portatore dell'interesse alla conservazione del provvedimento stesso. Conseguenza della qualita di parte e la necessita che al consiglio del collegio predetto - ai fini del congruo Esercizio del diritto di difesa garantito dall'art 24 della Costituzione - sia data notizia della data fissata dal consiglio nazionale per la trattazione del ricorso. Ne in contrario puo argomentarsi dall'art 7, comma secondo, del regolamento di procedura per la trattazione dei ricorsi innanzi il consiglio nazionale, che prevede tale adempimento come semplicemente facoltativo. Tale disposizione invero, in quanto facente parte di un atto di normazione secondaria (approvato con DM 15 febbraio 1949) proveniente da un'autorita non statale (il consiglio nazionale medesimo) e piu specificamente ascrivibile alla categoria dei regolamenti liberi, se non conforme ai principi costituzionali, va disapplicato dal giudice, senza necessita di sollevare una questione di legittimita costituzionale. (V 3101/75, mass n 371574; (V 1825/75, mass n 370027; (V 619/75, mass n 373937; (V 3610/74, mass n 372124; (V 3609/74, mass n 372123; (V 954/74, mass n 368870; (V 262/72, mass n 356080; (V 812/71, mass n 350644).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, DM 15/02/1949 art. 7 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)