Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 17/03/2009 Cc. (dep. 29/04/2009) Rv. 243713 - 01
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Manifestazione indebita del convincimento - Requisiti - Fattispecie.
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
In tema di ricusazione, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale. (In applicazione di detto principio la Corte ha escluso che l'ordinanza del G.i.p. ammissiva di esame testimoniale in sede di incidente probatorio sul presupposto del pericolo di inquinamento probatorio motivato sulla base di un fatto perturbativo "già realmente avvenuto" potesse integrare tale indebita manifestazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)