Sez. 5, Sentenza n. 7792 del 16/12/2005 Cc. (dep. 06/03/2006) Rv. 233394 - 01
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Ricusazione - Convincimento espresso nell'esercizio delle funzioni - Inerente al fatto esaminato - Esclusione - Fondamento.
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
Non sussiste alcuna ipotesi di ricusazione allorché il giudice abbia legittimamente manifestato il proprio convincimento nell'ambito di una decisione preliminare o incidentale per la cui soluzione sono necessarie valutazioni di merito: l'avverbio "indebitamente", che compare nella formulazione della norma di cui all'art. 37 cod. proc. pen., richiede che l'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato sia espressa senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato. (Fattispecie in tema di ordinanza custodiale emessa, prima della celebrazione del giudizio di impugnazione, dal Presidente della Corte di assise di appello a seguito di condanna all'ergastolo pronunziata dalla Corte di assise nei confronti dell'istante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)