Sez. L, Sentenza n. 3807 del 22/06/1982 (Rv. 421767 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - ACCERTAMENTO DEI FATTI SULLA BASE DELLE PROVE FORNITE ANCHE DALLA PARTE NON ONERATA - LEGITTIMITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - ACCERTAMENTO DEI FATTI SULLA BASE DELLE PROVE FORNITE ANCHE DALLA PARTE NON ONERATA - LEGITTIMITÀ.*
Il principio secondo cui l'Onere della prova incombe a colui che allega i fatti, posti a fondamento della sua domanda, non è operante, ai fini della decisione della causa, quando il giudice può desumere il proprio convincimento sulla verità dei fatti stessi dagli elementi probatori acquisiti al processo, da chiunque forniti; ciò è a dirsi, a maggior ragione, per il nuovo processo del lavoro, data la notevole ampiezza di poteri istruttori in esso riconosciuta al giudice del merito, l'Esercizio dei quali è particolarmente doveroso in presenza di fattispecie legali che (come quella prevista dall'art. 2112, primo comma, cod. civ.) attuano, in applicazione di norme inderogabili, finalità protettive del lavoratore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)