diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1619 del 24/05/1972 (Rv. 358428 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COSTRUZIONI IN ADERENZA - IN GENERE - ESISTENZA DI UN FABBRICATO SUL CONFINE - ALTERNATIVE OFFERTE AL COSTRUTTORE SUL FONDO FINITIMO - SCELTA DELLA COSTRUZIONE IN ADERENZA - IMPERFETTA REALIZZAZIONE DELL'ADERENZA - ORDINE DI ARRETRAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358428-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COSTRUZIONI IN ADERENZA - IN GENERE - ESISTENZA DI UN FABBRICATO SUL CONFINE - ALTERNATIVE OFFERTE AL COSTRUTTORE SUL FONDO FINITIMO - SCELTA DELLA COSTRUZIONE IN ADERENZA - IMPERFETTA REALIZZAZIONE DELL'ADERENZA - ORDINE DI ARRETRAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITA.*

Qualora il proprietario di un terreno adiacente ad un fabbricato, costruito su terreno altrui, volendo a sua volta edificare, abbia scelto, fra le alternative offertegli dalla legge (distanziare la nuova costruzione di almeno tre metri dal muro esterno del fabbricato predetto, appoggiare ad esso la nuova costruzione, previo acquisto della comunione forzosa del muro o erigere la costruzione stessa in aderenza al predetto muro) quella della costruzione in aderenza ed abbia, poi, costruito, non puo il giudice, alla cui cognizione sia stata portata una controversia insorta in proposito, ordinare l'arretramento della nuova costruzione e cosi porre nel nulla quella legittima scelta sol perche l'aderenza non sia stata perfettamente realizzata. (in detta ipotesi il SC ha ritenuto che, coordinando la predetta scelta con le finalita proprie dell'Azione esperita dalla controparte - la quale aveva chiesto la demolizione lamentando il residuare di intercapedini dannose - il giudice di merito debba accertare se le intercapedini possono essere colmate mediante opportuni accorgimenti tecnici e, in caso affermativo, disporre che l'eliminazione delle stesse abbia luogo mediante l'esecuzione di opere tali da rientrare nell'ambito della scelta compiuta, completando e perfezionando l'aderenza). (V 2097'1961).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)