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Sez. 2, Sentenza n. 13828 del 19/10/2000 (Rv. 541046 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Funzione - Liquidazione anticipata del danno condizionata all'esercizio del diritto di recesso - Configurabilità - Mancato esercizio del diritto di recesso - Conseguenze - Inapplicabilità della disciplina ex art. 1385, comma secondo, cod.civ. - Liquidazione del danno secondo le regole ordinarie - Necessità - Obbligo di restituzione della caparra maggiorata degli interessi alla parte non inadempiente - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541046-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA

In tema di caparra confirmatoria, il principio di cui al secondo comma dell'art. 1385 cod. civ. (in forza del quale la parte non inadempiente ha facoltà di recedere dal contratto ritenendo la caparra ricevuta o esigendone il doppio rispetto a quella versata) non è applicabile tutte le volte in cui la parte non inadempiente, anziché recedere dal contratto, si avvalga del rimedio ordinario della risoluzione del negozio, perdendo, in tal caso, la caparra la detta funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno. La sua restituzione è, peraltro, comunque dovuta dalla parte inadempiente, (ricollegandosi agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale come conseguenza del venir meno della causa della sua corresponsione) senza alcuna necessità di specifica prova del danno, essendo il danno stesso (consistente nella perdita della somma capitale versata alla controparte maggiorata degli interessi) "in re ipsa", mentre la prova richiesta alla parte che abbia scelto il rimedio ordinario della risoluzione del preliminare riguarderà esclusivamente l'eventuale maggior danno subito in conseguenza dell'inadempimento della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)