Sez. 2, Sentenza n. 1301 del 29/01/2003 (Rv. 560105 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Parte non inadempiente - Esercizio del diritto di recesso - Funzione della caparra - Liquidazione convenzionale del danno da inadempimento - Domanda di risoluzione per inadempimento - Risarcimento del danno - Soggezione alle regole generali - Prova dell'"an" e del "quantum".
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
La caparra confirmatoria, alla stregua degli artt. 1385 e 1453 del cod. civ., assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge, mentre perde una siffatta funzione nell'ipotesi in cui la stessa parte abbia preferito domandare la risoluzione del contratto, soggiacendo così il diritto al risarcimento del danno alle regole generali e, quindi, alla prova dell'"an" e del "quantum".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)