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Sez. U, Sentenza n. 10704 del 28/10/1993 (Rv. 484096 - 01)

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - Obbligazioni sorte o da eseguirsi in Italia | Domanda di pagamento del corrispettivo, da effettuarsi in Italia, di beni mobili venduti ad una società con sede in Gran Bretagna e connessa domanda per responsabilità extracontrattuale - Giurisdizione del giudice italiano - Criterio di collegamento ex art. 5, n. 3 Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Portata.
Stato
decisa il 1993-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484096-01

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - Obbligazioni sorte o da eseguirsi in Italia

Appartiene al giudice italiano, a norma dell'art. 5, numeri 1 e 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - ratificata con legge n. 804 del 1971 -, la giurisdizione sulla domanda di pagamento del corrispettivo, da effettuarsi in Italia, di beni mobili venduti ad una società con sede in Gran Bretagna e sulla connessa domanda di danni per responsabilità extracontrattuale (formulata, nella specie, a norma dell'art. 2043 e dell'art. 2598 cod. civ., per concorrenza sleale da diffusione di notizie idonee a screditare la società italiana venditrice), in quanto il criterio di collegamento del "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" (art. 5, n.3, conv. cit.) va inteso sia nel senso del luogo in cui è insorto il danno, sia in quello del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso (nell'ipotesi, in Italia, luogo dell'impoverimento patrimoniale del soggetto che si pretende leso); trattandosi, peraltro, di domanda tanto legata alla prima da rendere opportuna una trattazione comune, per evitare soluzioni fra loro incompatibili ove le cause fossero decise separatamente (art. 22, comma terzo, conv. cit.), e per la quale lo straniero può essere convenuto in Italia a norma dell'art. 4, n. 3, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 22, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)