Sez. 5, Sentenza n. 8741 del 18/06/2002 (Rv. 555121 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cause pendenti tra soggetti diversi, concernenti questioni legate da vincolo di consequenzialità necessaria - Sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Decisioni da parte dello stesso organo giudicante - Motivazione dell'una consistente nel rinvio alle argomentazioni svolte nell'altra - Legittimità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, nella ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, pur se relative a questioni legate da vincolo di consequenzialità necessaria, non è configurabile il rapporto di pregiudizialità che, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (sicuramente applicabile al giudizio tributario), impone al giudice la sospensione del processo, poiché la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo fare stato nei confronti delle parti dell'altro, non può - per ciò stesso - costituire il necessario antecedente logico - giuridico della relativa decisione. La sussistenza del suddetto vincolo tra le questioni affrontate consente, tuttavia, qualora sia il medesimo organo giudicante a pronunciare le decisioni, che la motivazione di una sentenza consista nel rinvio alle argomentazioni svolte nell'altra, configurandosi in tal caso non l'inesistenza della motivazione, ma piuttosto la constatazione che la decisione in un certo senso di una delle controversie comporta necessariamente l'identica conclusione per l'altra (nella fattispecie, le due cause concernevano l'una il diritto dell'erede all'esenzione dall'imposta di successione e l'altra l'obbligazione tributaria del legatario conseguente al disconoscimento del menzionato diritto dell'erede).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)