Sez. 5, Sentenza n. 1634 del 04/02/2003 (Rv. 560249 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decisioni, del medesimo organo giudicante, relative a questioni legate da vincolo di conseguenzialità necessaria - Motivazione di una decisione consistente nel rinvio alle argomentazioni svolte nell'altra - Ammissibilità - Ricorso per cassazione avverso tale decisione - Contenuto.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, qualora il medesimo organo giudicante si trovi a pronunciare contestualmente più decisioni relative a questioni legate tra loro da un vincolo di conseguenzialità necessaria, è consentito che la motivazione di una decisione consista nel rinvio alle argomentazioni svolte nell'altra, poiché in tal caso non si ha tanto la motivazione di una sentenza "per relationem", ma piuttosto la constatazione che la decisione in un certo senso di una delle controversie comporta necessariamente l'identica conclusione per l'altra. In relazione a detta ipotesi, nel caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza la cui motivazione si limita a rinviare alle argomentazioni contenute nell'altra, deve ritenersi sufficiente a soddisfare il requisito della specificità dei motivi anche il solo motivo di ricorso che si richiami alla concreta ed attuale possibilità di una riforma della decisione alla quale è stato operato il rinvio e chieda la cassazione della sentenza impugnata per il caso di annullamento della prima, in ragione del sopravvenuto riconoscimento dell'inidoneità a sorreggerla degli argomenti addotti a suo sostegno (fattispecie relativa a cause concernenti l'una l'accertamento del reddito di una società e l'altra l'accertamento del reddito di partecipazione del socio).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)