Sez. 1, Sentenza n. 10410 del 21/10/1998 (Rv. 519909 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Pluralità di decisioni contestuali su questioni legate da vincolo di consequenzialità necessaria - Motivazione di una decisione - Rinvio alle argomentazioni svolte nell'altra - Ammissibilità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, quando il medesimo organo giudicante si trovi a pronunciare contestualmente più decisioni in cui siano affrontate questioni legate fra di loro con un vincolo di consequenzialità necessaria, è consentito che la motivazione di una decisione consista in un rinvio alle argomentazioni svolte nell'altra; in tal caso non si ha tanto la motivazione di una sentenza "per relationem", cioè mediante rinvio agli argomenti contenuti in altra sentenza, ma piuttosto la constatazione che la decisione in un certo senso di una delle controversie comporta necessariamente la identica conclusione per l'altra (nella specie la Commissione Tributaria Regionale del Friuli - Venezia Giulia, rilevato che con altra sentenza aveva dichiarata illegittima la rettifica del reddito di una società di fatto per un determinato periodo di imposta, per gli stessi motivi aveva dichiarato illegittima la rettifica del reddito di partecipazione societaria di un socio della stessa per lo stesso periodo di imposta, osservando di non poter che consequenzialmente uniformarsi all'esito della vertenza principale, essendo l'accertamento nei confronti del socio un effetto automatico della rettifica del reddito complessivo dichiarato, ai fini ILOR, dalla società).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)