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Sez. 3, Ordinanza n. 2738 del 19/10/1994 Cc. (dep. 25/11/1994) Rv. 200530 - 01

Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Divieto di espatrio | Pericolo di fuga - Criteri per ritenerne la sussistenza.
Stato
decisa il 1994-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200530-01

Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Divieto di espatrio

Il "pericolo di fuga" di cui all'art. 274, lett. b, cod. proc. pen., correlato all'applicazione della misura cautelare del divieto di espatrio (art. 281 stesso codice), può essere ritenuto sussistente ogni qual volta, sulla base di elementi e fatti obiettivi, desumibili anche dalla natura degli addebiti, sia ravvisabile la "ragionevole probabilità" che l'inquisito, ove non si intervenisse, farebbe perdere all'estero le proprie tracce; che tale "ragionevole probabilità" non significa certezza o quasi certezza dell'espatrio né presuppone un pericolo particolarmente intenso di esso, essendo solo necessario che si correli ad un pericolo reale, effettivo e non immaginario.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 281, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 281 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)