Sez. 5, Sentenza n. 863 del 18/02/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212860 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIVIETO DI ESPATRIO | Obbligo di consegnare il passaporto - Violazione - Latitanza - Pericolo di fuga - Ravvisabilità - Custodia cautelare in carcere - Legittimità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIVIETO DI ESPATRIO
In tema di valutazione della sussistenza del concreto pericolo di fuga, il pregresso stato di latitanza dell'indagato assume significativo valore sintomatico in quanto rivelatore di una tendenza ostruzionistica all'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà e, pertanto, in posizione di latente inosservanza dei dettami della legge. (Fattispecie nella quale, a seguito della latitanza dell'indagato, conseguente alla trasgressione dell'obbligo di restituire il passaporto -obbligo attraverso il quale si rende effettiva la misura cautelare del divieto di espatrio- il GIP aveva emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, anche sul presupposto della disponibilità da parte del soggetto di ingenti somme di denaro all'estero, dove lo stesso risultava inoltre aver preso domicilio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 296, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 281, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 281 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)