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Sez. 5, Sentenza n. 33888 del 24/04/2018 Cc. (dep. 19/07/2018) Rv. 273890 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Misure di prevenzione patrimoniale - Confisca - Rivendica di acquisto per usucapione del bene confiscato davanti al giudice dell'esecuzione - Esclusione - Competenza all'accertamento spettante al giudice civile.
Stato
decisa il 2018-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273890-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, i terzi sprovvisti di titolo da opporre alla confisca, ex art. 2-ter legge n. 575 del 1965, non possono investire il giudice dell'esecuzione al fine di accertare l'esistenza del loro diritto ed ottenere, in tal modo, la revoca della confisca, poichè la questione attinente alla formazione del titolo deve essere devoluta alla cognizione del giudice civile. (Fattispecie in cui i terzi si affermavano titolari per intervenuta usucapione dei beni confiscati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)