Sez. 1, Sentenza n. 43715 del 13/11/2008 Cc. (dep. 21/11/2008) Rv. 242212 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca di beni - Possibilità dei terzi titolari di diritti reali sui beni confiscati di esperire incidente di esecuzione - Onere della prova - Oggetto.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Il terzo che vanti un diritto reale su un bene sottoposto a confisca ai sensi dell'art. 2-ter L. 31 maggio 1965 n. 575 ha l'onere di provare, nel procedimento di esecuzione avente ad oggetto la confiscabilità del medesimo bene, sia la propria titolarità dello "ius in re aliena", il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore al sequestro di cui al citato art. 2-ter, sia la mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto indiziato di mafia, derivante da condotte di agevolazione o, addirittura, di fiancheggiamento. (La Corte ha chiarito che l'onere probatorio a carico del terzo ha ad oggetto la dimostrazione del suo affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che rende scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)