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Sez. 1, Sentenza n. 4096 del 24/10/2018 Cc. (dep. 28/01/2019) Rv. 276163 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Confisca disposta con sentenza definitiva - Efficacia di giudicato nei confronti delle parti - Sussistenza - Richiesta di revoca in sede di esecuzione – Legittimazione - Limitazione ai terzi rimasti estranei al giudizio di cognizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276163-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA

La statuizione, contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile, con cui sia stata disposta la confisca fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, con la conseguenza che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel predetto giudizio sono legittimati a richiedere la revoca della confisca in sede esecutiva. (In motivazione, la Corte ha affermato che tale preclusione sussiste anche in relazione alle questioni di legittimità costituzionale che, parimenti, avrebbero potuto sollevarsi in sede di cognizione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)