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Sez. 1, Sentenza n. 2501 del 14/01/2009 Cc. (dep. 21/01/2009) Rv. 242817 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca di beni - Possibilità dei terzi titolari di diritti reali di garanzia sui beni confiscati di esperire incidente di esecuzione - Onere della prova - Oggetto.
Stato
decisa il 2009-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242817-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

Il terzo che vanti un diritto reale di garanzia su un bene sottoposto a confisca ai sensi dell'art. 2-ter L. 31 maggio 1965 n. 575 ha l'onere di provare, nel procedimento di esecuzione avente ad oggetto la confiscabilità del medesimo bene, sia la titolarità del diritto, sulla base di un atto di data certa anteriore al sequestro di cui al citato art. 2-ter, sia la mancanza di collegamento del diritto stesso con l'attività illecita del proposto indiziato di mafia, derivante da condotte di agevolazione o di fiancheggiamento. (La Corte ha chiarito che l'onere probatorio a carico del terzo ha ad oggetto la dimostrazione del suo affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che rende scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)